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Il regime de minimis è una norma dell’Unione Europea che stabilisce, per i benefici di importo minore, una soglia massima di aiuti pubblici che un’impresa può ricevere.

Dal 2024, il Regolamento UE n.2023/2831 ha innalzato da € 200.000 a € 300.000 il limite massimo delle agevolazioni soggette al regime de minimis cui le imprese possono beneficiare nell’arco di 36 mesi dalla concessione dello stesso beneficio.

Nel conteggio rientrano tutte le agevolazioni concesse in regime de minimis, indipendentemente dalla forma dell’incentivo (contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, garanzia pubblica, ecc.).

Perché il regime de minimis è vantaggioso per le imprese?

Il regime de minimis semplifica l’accesso alle misure di finanza agevolata, rendendo più rapido l’iter di concessione degli aiuti.
Non richiede autorizzazioni specifiche da parte della Commissione Europea, riducendo così i tempi burocratici e favorendo una maggiore competitività delle imprese, in particolare PMI e startup.

Chi presenta una domanda per un incentivo de minimis può contare su diversi vantaggi operativi:

 

  • Nessuna autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea
  • Tempi rapidi di approvazione, grazie alla verifica del massimale de minimis disponibile tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
  • Rendicontazione più snella rispetto ad altri regimi di aiuto

Questo significa che l’impresa può accedere al contributo in tempi brevi e utilizzarlo subito per sostenere i propri investimenti.

Per progetti più strutturati, esistono alternative al regime de minimis. Tra queste, il Regolamento (UE) n. 651/2014, anche noto come GBER – General Block Exemption Regulation, rappresenta uno strumento utile per accedere a contributi più consistenti, con procedure più articolate ma compatibili con le regole europee.
Il GBER non impone un massimale generale per impresa (come fa il de minimis), ma definisce percentuali di aiuto ammissibili per tipologia di intervento, dimensione e localizzazione aziendale.

Ulteriori vantaggi

Oltre alla semplicità procedurale, il regime de minimis consente alle imprese di ottenere liquidità da investire in aree strategiche come l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi aziendali e gli interventi orientati alla sostenibilità. In un contesto competitivo e in continua evoluzione, disporre di risorse rapide e certe rappresenta un elemento chiave per accelerare lo sviluppo e migliorare la resilienza dell’impresa.

Inoltre, è possibile cumulare benefici in regime de minimis con altri incentivi sempre a condizione che entrambe le agevolazioni prevedano la possibilità di cumulo.

 

Regime de minimis i vantaggi per la tua impresa

 

Come si calcola il massimale

Il massimale previsto dal regime de minimis è pari a 300.000 euro per impresa nell’arco di tre anni consecutivi, su base mobile.

In fase di richiesta di un nuovo beneficio de minimis, è necessario verificare il totale delle agevolazioni in regime de minimis concesse nei 36 mesi precedenti alla data dell’atto di concessione dell’aiuto all’impresa richiedente, nonché a tutte le società ade essa collegate.

Ogni impresa può verificare il proprio plafond disponibile tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Esempio pratico

Supponiamo che un’impresa presenti domanda di agevolazione per un beneficio in regime de minimis che sarà concesso all’impresa in data 15 gennaio 2026. Per determinare il plafond disponibile, si dovranno sommare tutti gli aiuti de minimis concessi all’impresa, nonché a tutte le imprese ad essa collegate, tra il 15 gennaio 2023 e il 15 gennaio 2026.

 

regime de minimis plafond

Massimali ridotti per alcuni settori

Il massimale di 300.000 euro previsto dal regime de minimis non si applica ad alcuni settori economici specifici, che sono soggetti a limiti diversi, stabiliti da regolamenti europei. In particolare:

  • Settore agricolo: il massimale è di 50.000 euro nell’arco di tre anni consecutivi.
  • Settore della pesca e acquacoltura: il limite è fissato a 30.000 euro per impresa, sempre su base triennale (incrementabile a 40.000 euro dallo stato italiano).

Queste soglie inferiori riflettono le particolarità e la maggiore regolamentazione di determinati comparti, in cui l’intervento pubblico può avere un impatto più diretto sul mercato.

Le imprese attive in questi settori devono quindi prestare particolare attenzione al plafond specifico applicabile, verificando le condizioni dettagliate indicate nei singoli bandi o nei regolamenti di riferimento.

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FAQ: le risposte ai dubbi più comuni sul regime de minimis

1. Come si distingue un aiuto concesso “in de minimis”?

Ogni bando o misura specifica il regime di riferimento. Se è classificato “in regime de minimis”, questa indicazione compare nel testo del bando, nella modulistica e nell’atto di concessione del beneficio. Inoltre, viene registrato nell’RNA come tale.

2. Il massimale si applica per singolo incentivo o cumulativamente?

Il massimale è cumulativo: si applica alla somma di tutti gli aiuti de minimis concessi nei 36 mesi precedenti la data di concessione del beneficio de minimis all’impresa richiedente l’agevolazione e da tutte le società ad essa collegate, indipendentemente dalla fonte o dalla tipologia di aiuto (contributi, finanziamenti agevolati, ecc.).

3. Gli aiuti de minimis ricevuti da una società controllata si sommano a quelli della controllante?

Sì, al fine del rispetto del massimale de minimis, tutti i benefici de minimis concessi alla società controllata nei 36 mesi precedenti la data dell’atto di concessione del beneficio de minimis si sommano agli aiuti de minimis concessi alla società richiedente nel medesimo arco temporale.

4. Il de minimis ha limiti anche per le dimensioni dell’impresa?

No, il regime si applica a tutte le imprese, grandi e piccole. Tuttavia, i singoli bandi possono limitare i soggetti beneficiari alle PMI e startup per sostenere le aziende con minor disponibilità finanziarie.


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