Webinar Iperammortamento e Simest: le novità per pianificare con certezza

Online
Andrea Cioccarelli - Webinar Iperammortamento

Andrea Cioccarelli

Dottore Commercialista tra i più autorevoli in materia di fiscalità d'impresa

Luca Magnani - Webinar Iperammortamento

Luca Magnani

Responsabile del Centro Studi di Gruppo Finservice ed esperto normativo

Marco Artinai - Webinar Iperammortamento

Marco Artina

Ingegnere tecnico-agevolativo di Gruppo Finservice

Il Decreto Attuativo in uscita e il DL Fiscale già in vigore introducono novità rilevanti su perizie, requisiti tecnici e modalità di calcolo dell’Iperammortamento. Conoscerle in anticipo fa la differenza tra una pianificazione sicura e un’agevolazione a rischio.

In questo webinar gratuito organizzato da Gruppo Finservice, Andrea Cioccarelli, Dottore Commercialista tra i più autorevoli in materia di fiscalità d’impresa, racconterà in diretta cosa cambia con le nuove regole. Con lui, Luca Magnani, Responsabile del Centro Studi di Gruppo Finservice ed esperto normativo, e Marco Artina, ingegnere tecnico-agevolativo, per una lettura a 360°: fiscale, normativa e tecnica.

Un appuntamento per pianificare gli investimenti in beni 4.0 senza rischi.


Perché partecipare al Webinar Iperammortamento?

  • Scoprirai strategie concrete per massimizzare il beneficio
  • Avrai la roadmap operativa per accedere correttamente all’agevolazione
  • Scoprirai strategie concrete per massimizzare il beneficio

D&R: le risposte dei nostri esperti ai principali quesiti

Si

La normativa al momento non chiarisce tale aspetto. Per quanto desumibile da norme analoghe, possono essere agevolabili i “soli” beni nuovi che sono acquisiti (e compresi negli allegati IV e V) che trasformano il precedente macchinario non 4.0 in macchinario 4.0.

Il bene deve essere nuovo nel senso che non deve essere precedentemente mai stato utilizzato (ed. es., è nuovo se esposto in uno showroom). Può anche essere acquisito per sostituire un bene precedentemente utilizzato

La normativa dell’Iperammortamento 2026-28 attualmente non reca esclusioni (diversamente dalla precedente normativa dove tale esclusione era disciplinata direttamente nel testo istitutivo dell’agevolazione).

Per quanto concerne ERP, risultano agevolabili esclusivamente i moduli ERP connessi ai processi produttivi, logistici e di manutenzione (es. moduli MES, gestione produzione, WMS, manutenzione predittiva). I moduli amministrativi, contabili e di gestione d’impresa in senso lato – non direttamente integrati con il ciclo produttivo – si ritiene non rientrino nel perimetro dell’Allegato V.
Il modulo CRM invece, nella sua configurazione tipica orientata alla gestione commerciale e alla relazione con il cliente, non risulta ammissibile.

Gli automezzi ordinari non risultano ammissibili ad Iperammortamento

La normativa dell’Iperammortamento 2026-28 attualmente non reca esclusioni (diversamente dalla precedente normativa dove tale esclusione era disciplinata direttamente nel testo istitutivo dell’agevolazione).

No, può essere pagato anche prima dell’invio della comunicazione preventiva

Al momento la piattaforma del GSE non è ancora disponibile. Si attende un decreto direttoriale che indicherà la data (presumibilmente i primi gg di giugno) a partire dalla quale si potrà presentare domanda di agevolazione.
Sarà possibile inviare la comunicazione preventiva al GSE ad investimento definito (ad es. in presenza di ordine confermato, contratto, ecc.)

La normativa prevedere che sono ammessi all’agevolazione investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 quindi, nel caso sopra indicato, non appena sarà attivata a piattaforma del GSE (presumibilmente i primi gg di giugno) sarà possibile accedere all’iper-ammortamento.

La normativa prevedere che sono ammessi all’agevolazione investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 quindi, nel caso indicato, non appena sarà attivata a piattaforma del GSE (presumibilmente i primi gg di giugno) sarà possibile accedere all’iper-ammortamento.

Posto che al momento la piattaforma del GSE non è ancora disponibile, quando sarà attivata sarà possibile inviare le comunicazioni al GSE, anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

Al momento la piattaforma del GSE non è ancora disponibile. Non appena lo sarà, risulterà possibile inviare le comunicazioni “preventive” anche per gli investimenti già effettuati nel 2026.

La normativa prevedere che sono ammessi all’agevolazione investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 quindi, nel caso sopra indicato, non appena sarà attivata a piattaforma del GSE (presumibilmente i primi gg di giugno) sarà possibile accedere all’iper-ammortamento.

Al momento la piattaforma del GSE non è ancora disponibile. Si attende un decreto direttoriale che indicherà la data (presumibilmente i primi gg di giugno) a partire dalla quale si potrà presentare domanda di agevolazione.

Per quanto indicato nel quesito, si tratta di spese ammissibili differenti e pertanto non si pone il problema della cumulabilità.

Se invece si tratta di stesse spese, le due agevolazioni sono cumulabili a condizione di nettizzare la base di calcolo dell’iper-ammortamento di un importo pari al contributo Sabatini

 Si, a condizione di nettizzare la base di calcolo dell’IperAmmortamento dell’ammontare del contributo a fondo perduto Invitalia

No, non sono alternativi. Nel caso di contributo a fondo perduto Simest al 30%, il finanziamento agevolato Simest coprirà il restante 70% delle spese ammissibili.

Occorre fare una distinzione per il calcolo del “de minimis”:

  • per il contributo a fondo perduto Simest, invece, rileva ai fini de minimis l’intero importo del contributo
  • per il finanziamento agevolato Simest, l’ammontare che rileva ai fini de minimis è, in via generale, il “risparmio d’interessi” derivante dalla differenza tra il tasso agevolato e il tasso di riferimento

Rileva l’importo del contributo a fondo perduto Simest sommato all’ “effetto di riduzione del tasso di interesse” del finanziamento agevolato Simest, ordinariamente visibile in RNA

La spettanza del beneficio decorre dal 2027. La fruizione è subordinata alla ricezione della comunicazione con esito positivo da parte del GSE.

Per quanto noto allo stato attuale, la prima quota di beneficio matura nel 2027 (quindi plafond 2027), in ragione dell’entrata in funzione dell’impianto ed interconnessione che avvengono nel 2027.

La normativa attualmente disponibile prevede che il completamento dell’investimento sia da considerarsi:

  • per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, alla data di fine lavori come comunicata al gestore di rete;
  • per i beni materiali ed immateriali di cui agli allegati IV e VI alla Legge 199/2025, secondo le regole dell’articolo 109 commi 1 e 2 del TUIR (generalmente coincidente con la data di consegna)

Nel caso in cui col quesito si intenda richiedere se esista un costo minimo dei beni al di sotto del quale l’impresa è esonerata dall’obbligo di perizia, si precise che essa, allo stato attuale, è obbligatoria per qualsiasi importo del bene.
Diversamente, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

La normativa attualmente disponibile non prevede tale obbligo

Posto che con il termine “dimensionamento degli impianti” si intende la potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell’impianto, il testo del DM di prossima pubblicazione, salvo modifiche dell’ultima ora, dispone che il fabbisogno del 10% vada rapportato alla media dei consumi annuali (della struttura produttiva) dell’esercizio precedente a quello di invio della comunicazione preventiva al GSE.

Se il quesito afferisce al contributo in c/impianti generato dal credito d’imposta 4.0 vigente ante iper amm.to, ci risulta che in passato la dottrina prevalente, in considerazione del fatto che la normativa esplicita chiaramente la non imponibilità fiscale del contributo in conto impianti ma nulla dice in merito al recupero fiscale dei minori ammortamenti in caso di metodo diretto, si sia espressa per esporre il contributo (ricavo) evitando il metodo diretto

Allo stato attuale, la spettanza del beneficio è subordinata al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori durante gli esercizi di fruizione

Non ci risulta che il credito d’imposta R&S transiti nel cassetto fiscale dell’impresa

Per quanto noto ad oggi, in presenza di comunicazione di completamento inviata entro il 31.12 pv, matura già per il 2026 la prima quota di beneficio, la fruizione del quale decorrerà dall’anno in cui il GSE rilascia l’esito positivo alla comunicazione di completamento

Se si tratta di investimento effettuato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 per beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 1 della Legge 178/2020, il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 maggio 2025 (come modificato dal Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025), obbliga, come  avete indicato, l’impresa all’invio di una comunicazione preventiva (detta anche intermedia per distinguerla dalla prima comunicazione preventiva) entro 30 giorni dall’invio della “prima” comunicazione preventiva con l’indicazione dell’acconto del 20% versato al fornitore.
Nel caso di mancato invio nei tempi sopra descritti della comunicazione preventiva di conferma acconto, il beneficio risulta decaduto.
(Non risultano casi di comunicazioni inviate a mezzo PEC)

L’investimento può accedere all’Iperammortamento 2026 (posto, in ogni caso, che il credito d’imposta 4.0 non sia effettivamente fruito per il medesimo investimento).

Allo stato attuale può accedere, in quanto dall’anno di effettuazione dell’investimento (2026) ha optato per il regime semplificato

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